Nuovo indice dei prezzi degli affitti a Barcellona
La misura della Legge sulla Casa approvata dal Governo lo scorso mese di maggio entrerà in vigore il prossimo mese di febbraio nei 14 comuni della Catalogna, qualificati come aree ad alta tensione del mercato.
L’Indice dei Prezzi di Riferimento per gli Affitti è necessario per regolamentare i prezzi per i grandi proprietari nelle cosiddette zone ad alta tensione, che ora saranno quelli che possiedono più di cinque propietà.
La Legge sulla Casa stabilisce che tutti gli affitti nelle cosiddette aree ad alta tensione saranno regolamentati e limitati in tutti i casi, ed entrerà in vigore sia per i grandi che per i piccoli proprietari, così come per i contratti di immobili già presenti nel mercato degli affitti e per quelli nuovi.
I limiti saranno stabiliti, a seconda della tipologia di contratto e proprietà, mediante l’indicizzazione al canone precedente in vigore per i piccoli proprietari – che potranno beneficiare di agevolazioni fiscali se riducono l’affitto – e tramite l’applicazione dell’indice dei prezzi di riferimento per i grandi proprietari, al fine di evitare la speculazione e l’accaparramento dei fondi. Queste zone, a loro volta, potranno essere dichiarate dalle amministrazioni competenti -in modo volontario- quando si verifichi una di queste circostanze: che il pagamento dell’abitazione rappresenti uno sforzo superiore al 30% del reddito delle famiglie della zona o che i prezzi siano aumentati di più di tre punti percentuali rispetto all’IPC negli ultimi cinque anni.
La Legge sugli Affitti Urbani al riguardo stabilisce che:
«6. Nei contratti di locazione abitativa soggetti alla presente legge, in cui l’immobile si trova in una zona di mercato residenziale teso durante il periodo di validità della dichiarazione di tale zona, secondo quanto disposto dalla Legge 12/2023, del 24 maggio, sul diritto alla casa, il canone concordato all’inizio del nuovo contratto non potrà superare l’ultimo canone del contratto di locazione di abitazione principale che fosse stato valido negli ultimi cinque anni per lo stesso immobile, una volta applicata la clausola di aggiornamento annuale del canone del contratto precedente, senza che possano essere fissate nuove condizioni che prevedano la ripercussione al locatario di quote o spese non previste nel contratto precedente.
Potrà essere incrementato, oltre a quanto derivante dall’applicazione della clausola di aggiornamento annuale del canone del contratto precedente, di un massimo del 10% rispetto all’ultimo canone del contratto di locazione di abitazione principale che fosse stato valido negli ultimi cinque anni per lo stesso immobile, quando venga comprovato uno dei seguenti casi:
a) Quando l’abitazione fosse stata oggetto di un intervento di riabilitazione secondo i termini previsti nel paragrafo 1 dell’articolo 41 del Regolamento sull’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, che sia stato completato nei due anni precedenti alla data della stipula del nuovo contratto di locazione.
b) Quando, nei due anni precedenti alla data della stipula del nuovo contratto di locazione, siano stati completati interventi di riabilitazione o miglioramento dell’abitazione nei quali sia stato comprovato un risparmio di energia primaria non rinnovabile del 30%, attraverso due certificati di efficienza energetica dell’immobile, uno successivo all’intervento e uno precedente che fosse stato registrato al massimo due anni prima della data dell’intervento stesso.
c) Quando, nei due anni precedenti alla data della stipula del nuovo contratto di locazione, siano stati completati interventi di miglioramento dell’accessibilità, debitamente comprovati.
d) Quando il contratto di locazione venga firmato per un periodo di dieci o più anni, oppure venga stabilito un diritto di proroga a cui il locatario possa aderire volontariamente, che gli consenta, a sua discrezione, di prorogare il contratto alle stesse condizioni e termini per un periodo di dieci o più anni.
7. Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente, nei contratti di locazione di abitazioni soggetti alla presente legge in cui il locatore sia un grande proprietario di abitazioni, secondo la definizione stabilita dalla Legge 12/2023, del 24 maggio, sul diritto alla casa, e in cui l’immobile si trovi in una zona di mercato residenziale teso durante il periodo di validità della dichiarazione di tale zona, secondo quanto disposto dalla stessa Legge 12/2023, del 24 maggio, sul diritto alla casa, il canone concordato all’inizio del nuovo contratto non potrà superare il limite massimo del prezzo applicabile in base al sistema degli indici di riferimento dei prezzi, tenendo conto delle condizioni e caratteristiche dell’abitazione locata e dell’edificio in cui si trova. Potranno essere sviluppate per regolamento le basi metodologiche di tale sistema e i protocolli di collaborazione e scambio di dati con i sistemi informativi statali e regionali applicabili.
La stessa limitazione si applicherà ai contratti di locazione abitativa in cui l’immobile si trovi in una zona di mercato residenziale teso durante il periodo di validità della dichiarazione di tale zona, secondo quanto disposto dalla Legge 12/2023, del 24 maggio, sul diritto alla casa, e per la quale non sia stato in vigore alcun contratto di locazione abitativa negli ultimi cinque anni, purché ciò sia previsto nella risoluzione del Ministero dei Trasporti, della Mobilità e dell’Agenda Urbana, a seguito della giustificazione di tale applicazione nella dichiarazione della zona di mercato residenziale teso.